IL RINNOVO DELLA LA PATENTE IN DIALISI E CON TRAPIANTO D'ORGANO

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I REQUISITI PER LA PATENTE NAUTICA IN DIALISI E CON TRAPIANTO D'ORGANO

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Il nostro caso: nefropatico in trattamento dialitico o trapiantato di rene

 

La legge attualmente in vigore in materia recita all'art. 320  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.

Alla lettera H, Appendice II , relativa all'art. 320 prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata "Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B.

La patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.

La certificazione relativa al possesso dei requisiti per la guida deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della non può essere superiore a due anni.

il decreto

 

Nel 2020 per le persone trapiantate d'organo il limite dei 2 anni è stato parzialmente corretto con il decreto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69. (leggi in seguito)

 

Inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Settembre 2003 (“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce) dispone, all'allegato III

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

il decreto

 

aggiornamento per le persone trapiantate d'organo il

27 giugno 2020 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2020 Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69.

Regolamento recante modifiche all’Appendice II – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.

Entrata in vigore del provvedimento 12 luglio 2020

La modifica del regolamento riguarda tutti i trapiantati d'0rgano, quindi per noi di rene, per quanti sono in dialisi resta tutto come era.

Riportiamo il testo coordinato del punto H dell’art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 con il testo del decreto 69/2020.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico.

La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale.

La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

H -bis . Trapianti di organo. — Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale.

Se, all’esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice (ovvero: Le patenti di guida A, B, sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni) e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all’articolo 119 del codice, (dal medico presso le autoscuole) salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida».

il decreto

Tuttavia il

3 luglio 2020 La FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) con il messaggio 125 a firma del Presidente Dott. Filippo Anelli ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 27-06-2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020, n. 69 – Regolamento recante modifiche all’Appendice II – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.

Il provvedimento introduce modifiche all’Appendice II, articolo 320, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida. In particolare, il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale.

Le nuove norme rendono più semplice ottenere i rinnovi della patente di guida, successivi al primo, per i soggetti trapiantati per i quali, all’atto del primo rilascio e, successivamente, del primo rinnovo, la commissione medica locale abbia certificato che le condizioni psicofisiche non siano suscettibili di aggravamento. Per tali soggetti, i rinnovi di validità della patente, a partire dal secondo, possono essere esperiti presso i medici certificatori monocratici di cui all’art.119 del codice della strada, salvo che questi ritengano necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida.

il documento FNOMCeO

 

 

NB

Se si è già titolari di una patente normale ovvero, rinnovata prima del peggioramento della malattia, occorre dichiararlo ed eventualmente se di tipo superiore convertirla in patente di tipo B.

 

 

NB

Diabete, nefropatia e patente di guida: se la nefropatia è conseguenza del diabete, resta come malattia primaria il diabete, fini a quando non subentra la dialisi o il trapianto, si applicano quindi le normative per i diabetici, la valutazione dei criteri per cui la patente può o meno essere rinnovata sono:

la presenza o meno di eventuali complicanze micro e macroangiopatiche, arrivando infine all’attribuzione complessiva del profilo di rischio, che sarà definito come "basso", "medio" o "elevato" in accordo con lo schema riportato:

1. Profilo di rischio BASSO:

– Assenza di retinopatia

– Assenza di neuropatia

Assenza di nefropatia o microalbuminuria

– Ipertensione ben controllata

– Controllo glicemico ADEGUATO

– Giudizio complessivo sulle ipoglicemie BUONO

2. Profilo di rischio MEDIO:

– Retinopatia background o proliferante, se con buona conservazione del visus

– Neuropatia vegetativa o sensitivo-motoria di grado lieve, se con buona conservazione della percezione sensitiva e delle capacità motorie

Nefropatia se solo con macroalbuminuria

– Ipertensione se ben controllata

– Cardiopatia ischemica se ben controllata

– Controllo glicemico NON ADEGUATO

Giudizio complessivo sulle ipoglicemie ACCETTABILE

3. Profilo di rischio ELEVATO:

– Retinopatia proliferante con riduzione del visus

– Neuropatia autonomia o sensitivo-motoria grave, con perdita

della percezione sensitiva e delle capacità motorie

Nefropatia con insufficienza renale cronica

– Ipertensione non controllata

– Ischemia cardiaca recente (<1 anno) o non ben controllata

– Controllo glicemico NON ADEGUATO

– Giudizio complessivo sulle ipoglicemie SCADENTE

In conseguenza del giudizio espresso la patente si ritiene rinnovabile da qualche anno a 5 anni.

 

( fac simile certificato diabetologo)

 

 

Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 novembre 2013 pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2013, al quale hanno fatto seguito le disposizioni procedurali decreto del Ministero della Salute 21 gennaio 2014 pubblicato nella G.U. del 10 febbraio 2014, () dettano le nuove disposizioni in merito ai rinnovi di validità delle patenti. Tale procedura entrata in vigore dal 10.02.2014. La nuova procedura prevede il rilascio della nuova patente plastificata con la foto recente ad ogni rinnovo. Inoltre sono state apportate alcune variazioni rispetto ai documenti da presentare e alle imposte da pagare.

 

La visita per il rinnovo aggiornato con la NUOVA PROCEDURA 2014

Per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente, bisogna sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica provinciale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d'una, divisi nelle maggiori Aziende ASL. La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art. 330 del Regolamento del CdS)

La visita di idoneità, si richiede presentando una autocertificazione correttamente redatta su un apposito modulo, () dove vengono elencate le patologie interessate, unitamente ad un documento di riconoscimento e codice fiscale.

All'atto della visita dovrà essere consegnato:

- la fotocopia della patente;

- una fotografia formato tessera con fondo bianco, che verrà applicata sulla nuova patente plastificata europea;

 - la documentazione clinica (preferibilmente rilasciata dallo specialista della malattia cronica interessata e delle malattie di cui si è affetto);

- copia del verbale di invalidità civile dal quale risultano le patologie per la quale è stata riconosciuta.

- Durante la visita ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

 

 

Le persone con oltre 80 anni che devono rinnovare la patente, oltre alla documentazione relativa alla patologia cronica devono presentare un elettrocardiogramma, una visita geriatrica, un certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia ().

 

 

La Commissione Medica Provinciale, certificata l’idoneità al rinnovo, invia l'informativa elettronica al CED della Motorizzazione attraverso il Portale dell'Automobilista. Contemporaneamente stampa e consegna all'interessato una ricevuta con si può circolare fino al ricevimento della nuova patente.

Entro 7 giorni dal rilascio dell'idoneità da parte della Commissione, viene recapitata all'indirizzo indicato alla commissione la nuova patente. Le Poste Italiane hanno costituito nel 2012 La Società PatentiviaPoste S.c.p.A.  una società consortile dedicata al servizio. Se nessuno ritira la patente arrivata via posta, nei successivi dieci giorni verrà effettuato un secondo tentativo di recapito che potrà essere concordato tra il cittadino ed il recapitante attraverso il numero verde 803160, il ritiro può essere effettuato dal titolare o da persona con delega scritta e non può essere cambiato l'indirizzo di recapito. Passati 10 giorni, senza che il secondo tentativo sia stato concordato, la patente verrà inviata all'ufficio postale più vicino per il ritiro allo sportello.

Ad ogni modo la procedura di recapito sarà completamente tracciabile con informazioni disponibili 24 ore su 24 attraverso un servizio di assistenza telefonica con numero verde 800232323

 

Commissioni patenti speciali nel Lazio

Ricordiamo che le prenotazioni possono essere effettuate anche tramite le agenzie ACI

 

ASL Roma 1 Lungotevere della Vittoria, 3

 

ASL Roma 2 via G. Marotta, 11 

 

ASL Roma 2 via S. Benedetto del Tronto, 9

 

ASL ROMA 5 Tivoli piazza Massimo, 1 -

 

ASL ROMA 5 Colleferro via degli Esplosivi, 9

 

ASL LATINA Latina via piazza Celli, 8

 

ASL LATINA Gaeta via dei Cappuccini, 1

 

ASL RIETI Rieti via Matteucci, 9 III piano 

 

ASL FROSINONE Frosinone via Armando Fabi

 

ASL FROSINONE Cassino via Gemma De Bosis

 

ASL VITERBO Viterbo Cittadella della Salute, via Enrico Fermi,15

 

 

I tempi di prenotazione

Suggeriamo di prenotare la visita almeno 4 mesi prima della scadenza della patente. Cambiano le modalità di prenotazione da commissione a commissione, per prenotare occorre o recarsi di persona presso la commissione medica o chiamare il numero verde del Recup regionale. Alcune agenzie ACI effettuano il servizio di prenotazione, si può così risparmiare un viaggio. Seguire le informazioni del riquadro sopra.

Dove prenotare

La visita può essere richiesta come indicato nei siti delle ASL anche presso una Commissione diversa da quella di residenza, o tramite agenzie ACI abilitate

I costi

oltre al disagio di doversi recare in diversi ambulatori, quello in questione, quello del medico specialista ecc. con i tempi e le code che il servizio pubblico offre, si devono pagare i vari ticket previsti, se non esenti, inoltre per accedere alla visita della Commissione Medica Speciale si devono pagare:

a) un versamento con conto corrente postale o allo sportello del CUP di Euro 18,59 intestato alla Tesoreria Entrate medicina Legale della ASL, aumentato a 30,99 se si ha necessità della commissione integrata;

b) dallo scorso settembre 2021 per i pagamenti di Motorizzazione da Postemotori (solo bollettino postale) a PagoPA (IUV).

Come previsto, infatti, dall'articolo 5 del Cad, dall'articolo 15 del decreto legislativo 179 del 2012 poi convertito in legge e - da ultimo – dal decreto legislativo 162/2019, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare i servizi della piattaforma telematica PagoPA .

b-1) se non attivato il sistema PagoPA un versamento con bollettino postale di 16 Euro sul conto corrente postale n. 4028 intestato a “Dipartimento Trasporti Terrestri – imposta di bollo”

b-2) se non attivato il sistema PagoPA un versamento con conto corrente postale prestampato di Euro 9,00 sul conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.

d) foto tessera costo circa 5 Euro

e) Al momento del recapito della nuova patente occorre pagare l'importo di 6,86 Euro, IVA inclusa

Per un totale di Euro, 50,00/80,00 più il viaggio per recarsi a visita.

Se la patente scade durante il tempo di prenotazione RICHIESTA DELLA PROROGA

Se la data per la visita medica per il rinnovo della patente è stata fissata dopo la data di scadenza, l'interessato può rivolgersi con il foglio di prenotazione, tramite una agenzia ACI richiede alla Motorizzazione Civile e ottenere, per una sola volta, la proroga fino alla data della visita. Il costo della richiesta della proroga è di € 42,21 euro di tassa, più la marca da bollo di  € 14,62. I tempi per il rilascio della deroga non sono rilevabili.

Senza deroga non si può guidare, è previsto il ritiro della patente e l'invio al prefetto.

 

Il ricorso

Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo, o rilasciano la validità per un periodo inferiore ai due anni.  Va rilevato che se si ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o se si ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale ci si può rifiutare di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso si può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5" via G. Caraci, 36 00156 Roma

Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso ci si potrà far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

 

  il modulo per il ricorso

 

 

 

Patente di guida e indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è compatibile con la patente di guida categoria B.

Va tuttavia detto che vanno valutate le capacità alla guida alla luce delle disabilità certificate dalla Commissione di accertamento di invalidità civile. Se il disabile già dispone di patente speciale non ci sono problemi. Se l'invalido è titolare di patente normale al momento della visita di accertamento di invalidità, la Commissione, se ritiene che le patologie rilevate possano incidere sull'idoneità alla guida, segnala il disabile alla Motorizzazione che procede alla convocazione a visita per valutare la permanenza della capacità di guida e convertire, se del caso, la patente normale in patente speciale. Nella stessa sede verrà stabilita anche l'eventuale obbligo all'uso di determinati adattamenti alla guida.

Due ministeri si sono espressi sull'argomento.

(Circolare Ministero dell'Interno 6 febbraio 1996)

(2016 nota del Ministero della Salute)

 

 

Esonero dall'uso della cintura di sicurezza

L'articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell'esonero dall'obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, tra cui:

- per le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza; tra queste persone potrebbero rientrare i trapiantati d’organo e quanti effettuano la dialisi peritoneale.

L'esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l'esistenza delle controindicazioni o dei rischi. Competente al suo rilascio, è l'Unità Sanitaria Locale, attraverso strutture ospedaliere o medico-legali. La certificazione va richiesta da parte della persona interessata, e va portata insieme alla patente.

(Decreto Ministero della Sanità 21 aprile 1999)  

(articolo 172 del codice della strada)

Vale, però, la pena riflettere, se conviene o no viaggiare con la cintura di sicurezza allacciata

 

 

REGIONE LAZIO: ESENZIONE BOLLO AUTO DIVERSAMENTE ABILI

 

La determina G12098 del 06 ottobre 2021 “Direttiva sulle modalità e criteri per la richiesta, il riconoscimento e il mantenimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art.50, commi 1 e 3, della legge. n.342/2000. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili.”

Definisce che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità può essere riconosciuta unicamente per le seguenti quattro tipologie di disabilità individuate dalla legge statale:

Non vedenti e sordi - (art. 50 L. 342/2000);

Disabilità psichica o mentale (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, l’indennità di accompagnamento è un requisito obbligatorio) - (art. 30 c. 7 L. 388/2000);

Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni - (art. 30 co. 7 L. 388/2000);

Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, la legge prevede obbligatoriamente l'auto adattata - art. 8 L. 449/1997 -, eccetto per i minori con handicap grave – art. 3 comma 3 della legge 104/1992).

la determina

 

 

LA PATENTE NAUTICA

Il decreto 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto".

 

Il regolamento al Titolo II disciplina il rilascio delle patenti nautiche. Per quanto ci riguarda, l'articolo 36 recita:

 "1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato  I, paragrafo 1, o siano debiti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa."

Le malattie renali sono indicate nell'allegato I paragrafo 1 comma I Malattie dell’apparato urogenitale.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni."

 

 

Ulteriori informazioni sulla patente, punti residui, il codice della strada, le procedure, aggiornamenti ecc. consulta il sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IL PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA

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STORICO

 

TUTTE LE PROROGHE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS FINO AL 29 GIUGNO 2022

Il contenzioso dal 2006 intrapreso dalla Confederazione Forum Nazionale nefropatici trapiantati d'organo e di volontariato e con modalità diverse dalle altre associazioni

 


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