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LA PATENTE E LA NEFROPATIA IL CONTENZIOSO DELLE ASSOCIAZIONI | |||||||||
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Premessa
Il Codice della strada prevede che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del cinquantesimo anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età la loro validità è limitata a cinque anni. Tutte le altre patenti, comprese quelle speciali sono valide 5 anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Il nostro caso: nefropatico in trattamento dialitico o trapiantato di rene
La legislazione attualmente in vigore in materia recita all'art. 320 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (Malattie invalidanti) 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneita' alla guida. Alla lettera H, Appendice II , relativa all'art. 320 prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata "Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della non può essere superiore a due anni.
Per le persone trapiantate d'organo il limite dei 2 anni è stato parzialmente corretto con il decreto Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69. Leggi sotto Ancora
Inoltre, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Settembre 2003 (“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce) dispone ai punti dell'allegato III AFFEZIONI RENALI Gruppo 1 16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici. Gruppo 2 16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. DISPOSIZIONI VARIE Gruppo 1 17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.
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Il contenzioso tra le Associazioni e i Ministeri
Il rilascio e il rinnovo della patente è una antica problematica posta da anni (almeno dal 2002) all'attenzione delle autorità competenti. Il 25 Settembre 2006, il gruppo di 13 associazioni di tutta Italia coordinate da Pio Bove referente Tribunale per i Diritti del Malato ha inviato una lettera al Ministero dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione), che ha risposto con una nota del 24 Novembre 2006 in cui genericamente si afferma che le norme europee non contrastano con la normativa che prevede, solo per i trapiantati di rene, il rinnovo della patente di guida ogni due anni, per cui "per poter estendere detto periodo di validità è necessaria una specifica modifica normativa". In replica, abbiamo trasmesso alla Direzione Generale per la Motorizzazione, in data 12 Dicembre 2006 una breve nota in cui si è ribadito che chiediamo, appunto, una specifica modifica normativa, aggiungendo che il Consiglio Superiore di Sanità si è già espresso in tal senso prima della fine della scorsa legislatura. Lo stesso Segretario Generale del Consiglio Superiore di Sanità, Dottoressa Daniela Rodorigo, dopo la nostra lettera, si è rivolto al Dottor Donato Greco, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute per conoscere quali iniziative o determinazioni si intendono adottare per dare soluzione ai problemi sollevati E' stato, poi, contattato telefonicamente l'ufficio competente (Ufficio II - Dipartimento Prevenzione) del Ministero della Salute. Il dirigente, dottoressa Lecce, ha confermato che, qualche anno fa, era iniziato un faticoso iter amministrativo per modificare la norma sulla patente ai trapiantati di rene e renderla omogenea agli altri cittadini trapiantati, tutto, però, è decaduto con la fine della legislatura. Occorre, dunque, verificare quale sia, ora, il modo migliore per procedere alla modifica della normativa in esame. A tal proposito, è necessario accertarsi, secondo il dirigente del Ministero della Salute, se tecnicamente sia possibile proseguire l'iter interrotto, riacquisendo il parere del Ministero dei Trasporti, oppure, ove ciò non sia facilmente percorribile, approfittare della nuova delega al Governo di riformare il Codice della Strada, prevista da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il primo Dicembre 2006, ma non ancora presentato al Parlamento (D.D.L. Nicolais). Il predetto disegno di legge contiene già, all'art. 11, la risposta ad una nostra richiesta: il comma 4, primo periodo, dell' art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito:"L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale". Non più, quindi, accertamento dei requisiti effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, norma che oggi costringe a gravi disagi i trapiantati non residenti nello stesso capoluogo di provincia. Gli ostacoli tuttora non mancano, data la complessità del problema. Poiché, qualsiasi modifica al Codice della Strada relativa a requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, deve essere presa dal Ministero della Salute di concerto con la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti, le maggiori resistenze sono pervenute proprio da quest'ultimo organismo che continua ad addurre motivazioni interlocutorie non soddisfacenti, tanto per "tirar il can per l'aia". La novità
Attualmente, consiste che il Ministero della Salute per rendere l'iter amministrativo successivamente più facilmente recepibile da parte della Motorizzazione Civile, facendo leva sul predetto parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità, ha proposto al competente Dipartimento della Navigazione del Ministero dei Trasporti, che "la patente nautica possa essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto: la validità non può essere superiore a cinque anni". La dottoressa Rebuffat del medesimo Dipartimento della Navigazione, 3° Unità Operativa:"Nautica da Diporto" non porrebbe particolari veti all'accoglimento della modifica del regolamento per l'ottenimento della patente nautica che allo stato attuale anch'esso prevede, per emodializzati e trapiantati renali, una validità della patente non superiore a due anni.
aggiornamento 12 maggio 2007 Il Ministero della Salute, per vincere le forti resistenze della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, aveva proposto al Dipartimento della Navigazione del medesimo Ministero che: "la patente nautica possa essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto: la validità non può essere superiore a cinque anni". L'intento del Ministero della Salute è quello, infatti, di far passare la regola dei cinque anni attraverso la modifica del regolamento, "più malleabile", della Nautica da Diporto, per poter poi proporre la medesima modifica all' Appendice II, lettera h, del regolamento di esecuzione del codice della strada che, nonostante la normativa Cee, continua a prevedere che la patente rilasciata a conducenti sottoposti a trapianto di rene non possa avere validità superiore a due anni. Ora, la proposta è stata accolta dal Dipartimento della Navigazione e fa parte integrante del nuovo regolamento per l'ottenimento della patente nautica, che, nel suo complesso, deve essere ancora sottoposto al parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Se tutto andrà bene, si prevede che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento sulla patente nautica, avvenga, forse, tra due mesi.
aggiornamento 31 luglio 2007 Si era sperato che il nuovo regolamento attuativo del codice della nautica di diporto, potesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per fine Luglio, invece si è ottenuto solo il parere positivo del Ministero delle Finanze mentre il prescritto parere al Consiglio di Stato (che dovrà esprimersi entro due mesi) è stato richiesto solo la settimana scorsa. La dott.ssa Rebuffat, dirigente del settore, auspica che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possa avvenire entro il prossimo Ottobre. Una volta stabilito che la patente nautica possa essere concessa al trapiantato di rene con una validità non superiore a cinque anni, per il Ministero dei trasporti sarà meno difficoltoso modificare la norma sulla patente di guida che prevede attualmente una validità non superiore a due anni. E' iniziato nel frattempo, presso la Camera dei deputati, l'esame in prima lettura del Progetto di Legge Nicolais, per le modifiche del Codice della Strada, il quale all'art. 12, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento della patente di guida debba essere effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni Azienda Sanitaria Locale: non più, dunque, da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia, presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia. Nel Progetto di Legge è previsto anche che, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità per l'attuazione dell'art. 119 del codice della strada (Requisiti fisici per il conseguimento della patente di guida). In tale sede potrebbe trovare posto anche la revisione proposta per i trapiantati renali.
aggiornamento 17 novembre 2007 Per quanto riguarda l'emanazione del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica che, facendo da battistrada per la patente di guida, dovrebbe contenere la regola del rilascio e del rinnovo della patente nautica per i pazienti emodializzati e trapiantati non più ogni due anni ma ogni cinque, le notizie non sono buone. Il Consiglio di Stato, a cui era stata trasmessa la bozza di regolamento, ha posto delle osservazioni rinviando la bozza di decreto al Ministero dei Trasporti per una nuova stesura da sottoporre di nuovo a parere. Sommando i tempi tecnici necessari alla conclusione del tortuoso iter (dopo il Consiglio di Stato, la bozza dovrà passare il vaglio anche della Corte dei Conti), il testo potrà vedere luce non prima del Marzo 2008. Nel frattempo la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge Nicolais che contiene, tra l'altro, all'art.12 comma 4 la possibilità che le Commissioni mediche locali per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici finalizzati al rilascio e al rinnovo della patente di guida per cittadini disabili, attualmente istituite in ogni capoluogo di provincia, possano essere costituite presso ogni azienda sanitaria locale. Il testo, licenziato il 18/10/2007, è stato trasmesso al Senato. Dopo la sua definitiva approvazione torneremo alla carica con il Ministero dei Trasporti che, diversamente dal Ministero della Salute, ha mostrato in questo campo assoluta insensibilità.
aggiornamento 15 aprile 2008 Con l'inizio della nuova legislatura è decaduto il disegno di legge Nicolais, mentre non è stato ancora pubblicato il decreto per le patenti nautiche.
aggiornamento 25 ottobre 2008 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22/9/2008 n. 222 S.O. 2003 il decreto 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto". Il regolamento al Titolo II disciplina il rilascio delle patenti nautiche.
Per quanto ci riguarda, l'articolo 36 recita: "1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano debiti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica né la convalida della stessa." Le malattie renali sono indicate nell'allegato I paragrafo 1 comma "I Malattie dell’apparato urogenitale. Quindi, per quanti sono sottoposti trattamento dialitico nessuna possibilità di intervenire presso il ministero dei trasporti, in quanto, sono riconfermati i 2 anni come per la patente auto, poche le speranze anche per i trapiantati renali, che devono certificare la buona funzionalità dell'organo trapiantato con attestazione del centro trapianti.
aggiornamento 15 dicembre 2008 la Confederazione del Forum Nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato, subentra nel contenzioso e scrive una dettagliata lettera ai ministeri delle infrastrutture e della sanità e riapre la vertenza sul rilascio ed il rinnovo della patente auto ai trapiantati renali.
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