EMERGENZA CORONAVIRUS
27 DICEMBRE ULTERIORE
PROROGA DELLA SCADENZA DELLE PATENTI DI GUIDA AL 29 GIUGNO 2022. ATTENZIONE
ALLE DIVERSE SCADENZE.
Con l’ulteriore proroga dello
stato di emergenza al 31 marzo 2022, vengono spostate in avanti le scadenze
dei documenti di guida come si legge nella circolare del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
39841 del 27/12/2021.
Vediamo tutte le novità nel dettaglio.
La patente caso per caso. In
pratica, alla luce di tutte le disposizioni, italiane ed europee che si sono
susseguite nell’ultimo anno, per le patenti di guida rilasciate dalle
autorità italiane si ha la seguente situazione nei due casi di circolazione
transfrontaliera e in Italia:
1. Circolazione in Italia:
- se la scadenza originaria
era compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, la validità della
patente è prorogata al 29 giugno 2022.
- se la scadenza originaria
era compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, la validità della
patente è prorogata di tredici mesi a decorrere dalla scadenza originaria.
- se la scadenza originaria è
compresa tra l’1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la validità della patente
è scaduta il 1° luglio 2021.
- se la scadenza originaria è
compresa tra l’1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la validità della
patente è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla scadenza originaria.
2. Circolazione
transfrontaliera su tutto il territorio dell’Unione Europea o dello Spazio
economico europeo (compresa circolazione in Italia con patenti rilasciate da
altro paese Ue o See) CQC e CAP:
- CQC se la scadenza
originaria era compresa tra l’1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la
validità della patente è prorogata di 13 mesi dalla data di scadenza
originaria.
- CQC se la scadenza
originaria era compresa tra l’1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 la validità
della patente scaduta 1° luglio 2021.
- CQC se la scadenza
originaria era compresa tra l’1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la
validità della patente è prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza
originaria.
-
CQC se la scadenza originaria
era compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 la validità della
patente è prorogata al 29 giugno 2022.
- CAP
e la scadenza originaria era
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 la validità della patente
è prorogata al 29 giugno 2022.
La patente scaduta non ha più
valore come documento d’identità.
la circolare con la tabella di sintesi
29 LUGLIO ULTERIORE PROROGA
DELLA SCADENZA DELLE PATENTI DI GUIDA AL 31 MARZO 2022. ATTENZIONE ALLE
DIVERSE SCADENZE.
Con l’ulteriore proroga dello
stato di emergenza, vengono spostate in avanti le scadenze dei documenti di
guida come si legge nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili U.0024231 de 27 luglio. Vediamo tutte le novità
nel dettaglio.
La patente caso per caso. In
pratica, alla luce di tutte le disposizioni, italiane ed europee che si sono
susseguite nell’ultimo anno, per le patenti di guida rilasciate dalle
autorità italiane si ha la seguente situazione nei due casi di circolazione
transfrontaliera e in Italia:
1. Circolazione in Italia:
se la scadenza originaria era
compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2021, la validità della
patente è prorogata al 31 marzo 2022.
se la scadenza originaria era
compresa tra il 1° giugno 2021 e il 30 giugno 2021, la validità della
patente è prorogata di dieci mesi a decorrere dalla scadenza originaria.
se la scadenza originaria è
compresa tra l’1° luglio e il 31 dicembre 2021, la validità della patente è
prorogata al 31 marzo 2022.
2. Circolazione
transfrontaliera su tutto il territorio dell’Unione Europea o dello Spazio
economico europeo (compresa circolazione in Italia con patenti rilasciate da
altro paese Ue o See):
se la scadenza originaria era
compresa tra l’1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 la validità della
patente è prorogata di 13 mesi dalla data di scadenza originaria.
se la scadenza originaria era
compresa tra l’1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 la validità della patente
era stata prorogata fino all'1° luglio 2021, quindi va rinnovata.
se la scadenza originaria era
compresa tra l’1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 la validità della
patente è prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza originaria.
La patente scaduta non ha più
valore come documento d’identità.
la circolare con la tabella di sintesi
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27 APRILE
ULTERIORE PROROGA DELLA PATENTE FINO AL 29 OTTOBRE 2021
Con la proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza, stabilita con il
decreto-legge del n. 52 del 22 aprile scorso, sono automaticamente spostate
in avanti le scadenze dei documenti di guida. Dunque, come si legge nella
circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
U.0014282 del 27 aprile “certificati, attestati, permessi, e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29
ottobre 2021”. Vediamo tutte le novità nel dettaglio.
La
patente caso per caso. In pratica, alla luce di tutte le disposizioni,
italiane ed europee che si sono susseguite nell’ultimo anno, per le patenti
di guida rilasciate dalle autorità italiane si ha la seguente situazione nei
due casi di circolazione transfrontaliera e in Italia:
1.
Circolazione in Italia:
-
se la scadenza originaria era compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29
dicembre 2020, la validità della patente è prorogata al 29 ottobre 2021
-
se la scadenza originaria era compresa tra il 30 dicembre 2020 e il 30
giugno 2021, la validità della patente è prorogata di dieci mesi a decorrere
dalla scadenza originaria
-
se la scadenza originaria è compresa tra l’1° luglio e il 31 luglio 2021, la
validità della patente è prorogata al 29 ottobre 2021
2.
Circolazione transfrontaliera su tutto il territorio dell’Unione Europea o
dello Spazio economico europeo (compresa circolazione in Italia con patenti
rilasciate da altro paese Ue o See):
-
se la scadenza originaria era compresa tra l’1° febbraio 2020 e il 31 maggio
2020 la validità della patente è prorogata di 13 mesi dalla data di scadenza
originaria
-
se la scadenza originaria era compresa tra l’1° giugno 2020 e il 31 agosto
2020 la validità della patente è prorogata fino all'1° luglio 2021
-
se la scadenza originaria era compresa tra l’1° settembre 2020 e il 30
giugno 2021 la validità della patente è prorogata di 10 mesi dalla data di
scadenza originaria
La
patente documento d’identità scade il 30 aprile 2021.
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01 MARZO ULTERIORE PROROGA DELLA PATENTE FINO AL 29
LUGLIO 2021
Per quanto riguarda le patenti scadute
e da rinnovare queste le nuove scadenze:
per circolare in Italia, le patenti di
guida italiane con scadenza:
tra 31 gennaio 2020 e 29 settembre 2020
sono valide fino al 29 luglio 2021 (novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente
fissata al 30 aprile 2021).
tra 30 settembre 2020 e 30 giugno 2021
sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.
Per circolare negli altri Paesi membri
dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza:
tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020
sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale
tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020
sono valide fino al 1° luglio 2021
tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021
sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale
Infine, se utilizzate come documenti di
riconoscimento, le patenti italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29
aprile 2021 sono valide in Italia fino al 30 aprile 2021, all’estero fino
alla data di scadenza indicata nel documento.
Per dettagli e per conoscere le
proroghe per gli altri documenti di guida (es. CQC): Circolare del Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti del 1° marzo 2021 prot.7203. Proroga
dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti
necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi
dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive
modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”. Con il documento europeo.
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21 GENNAIO CIRCOLARE U 0002143
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Proroga dei termini di validità delle
abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o
conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma 1 decreto legge n. 2
del 14 gennaio 2021
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27 NOVEMBRE 2020, LEGGE n. 159
PROROGA DELLA PATENTE FINO AL 30 APRILE 2021
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 dicembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
L’articolo 4 -quater. All’articolo 104,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “al 31 dicembre
2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 aprile 2021”.
Proroga la validità delle patenti i
certificati di idoneità alla guida (patentini per ciclomotori) dei fogli
rosa nonché le carte di identità in scadenza al 31 dicembre 2020 al 30
aprile 2021.
La proroga riguarda solo l’utilizzo
della patente chi deve recarsi all’estero, per condurre un veicolo al di
fuori dei confini nazionali, dovrà tenere conto della disposizione di cui
all’articolo 2 del regolamento UE 2020/698, secondo cui tutte le patenti di
guida scadute durante l’emergenza coronavirus sono prorogate di validità per
un periodo di sette mesi dalla scadenza. Ma solo per le patenti con scadenza
compresa tra l’1° febbraio e il 31 agosto 2020.
Per la carta di identità la scadenza
per l’espatrio resta quella indicata sul documento
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04 DICEMBRE CIRCOLARE
U0035018 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la
Motorizzazione circolare U0035018 del 4 dicembre 2020
Proroga dei termini di
validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro
rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma
4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante
conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.
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27 AGOSTO Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Circolare U 0022916
“Proroga dei termini di
validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro
rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18”
17 LUGLIO LEGGE 77
CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO ANALIZZATO CON LA CIRCOLARE DEL 5 GIUGNO
MINISTERO DELL'INTERNO NUOVA PROROGA DELLE PATENTI SCADUTE DOPO IL 31
GENNAIO DI 7 MESI DALLA DATA DI SCADENZA
ANALIZZATO
Il ministero degli Interni ha
diffuso il 5 giugno scorso la circolare che spiega come coordinare i
provvedimenti del Regolamento Europeo con le proroghe istituite dal Governo
italiano.
Infatti la Gazzetta Ufficiale
europea numero 165 ha pubblicato il 27 maggio il Regolamento Europeo che dal
4 giugno rende valide in tutta l’U.E. le proroghe sui documenti degli
autisti e dei veicoli adottate durante l’emergenza Covid-19 dai singoli
Paesi.
Il primo punto della circolare
parla della patente di guida (CQC).
Il 17 luglio è stato convertito in legge il decreto Rilancio
che all'articolo 7 ter recita:
7 -ter. All’articolo 104,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Art. 104. Proroga della
validità dei documenti di riconoscimento 1. La validità ad ogni effetto dei
documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza
dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020. La validità ai fini
dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
La circolare del ministero
combinata con la legge 77 distingue 2 situazioni scegliendo la normativa di
maggior favore:
1. Per le patenti italiane che
hanno scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020,
la proroga di validità è fino al 31 dicembre.
2.
Per le patenti italiane che hanno scadenza compresa nel periodo dal 1 giugno
2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza
di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a
tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il
termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.
3.
I titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020,
rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma
europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire
solo della proroga prevista dall'articolo 104, comma 1, del DL 18/2020, che
ha esteso il termine di validità del documento di guida sino al 31 agosto
2020.
ATTENZIONE: LE DATE FISSATE
PER LE PROROGHE, SIGNIFICA CHE LA PATENTE VA RINNOVATA ENTRO LA DATA, AD
OGGI NON CI SONO CERTEZZE CHE LA MOTORIZZAZIONE CIVILE CONCEDA ULTERIORI
PROROGHE SE LA DATA DELLA VISITA PER IL RINNOVO E’ SUCCESSIVA ALLA DATA
DELLA PROROGA.
circolare Ministero Interno
con il
Regolamento europeo
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Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la
Motorizzazione
Circolare 0016356 del 12/06/2020
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