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Commento ed iniziative delle associazioni Il decreto 31 marzo 2008 ha avuto un lungo iter prima dell'emanazione, è stato a lungo contestato dalle associazioni, in quanto riduce di fatto la possibilità di recarsi all'estero per trapianto. Le iniziative delle associazioni verso l'emanazione del decreto 31 marzo 2008
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Il
Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 |
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Con
il decreto del 31 marzo 2008 IL decreto fa salvi i programmi transfrontalieri stipulati dalle regioni e dalle provincie autonome in materia sanitaria.
Per
la regione Lazio vedasi anche la circolare 77816 del 2008 REQUISITI PER POTER EFFETTUARE LA RICHIESTA Il decreto definisce che possono chiedere l’iscrizione nelle liste di attesa di organizzazioni estere quando si è già iscritti in lista attiva in uno o più centri regionali per un periodo complessivo continuativo di: Trapianto per adulto: 1 anno per il trapianto di rene; 1 anno per il trapianto di rene e pancreas; 6 mesi per il trapianto di cuore; 6 mesi per il trapianto di fegato; 6 mesi per il trapianto di intestino; 3 mesi per il trapianto di polmone; Trapianto pediatrico 6 mesi per il trapianto di rene; 6 mesi per il trapianto di cuore; 6 mesi per il trapianto di fegato; 6 mesi per il trapianto multi viscerale; 3 mesi per il trapianto di polmone; La richiesta va inoltrata alla ASL di residenza, che a sua volta la inoltra al Centro Regionale Trapianti (CRT) che verifica la durata dell’iscrizione nelle liste di attesa attraverso il (SIT), e autorizza la ASL al rilascio dell’autorizzazione, il CRT, d’intesa con il Centro Nazionale Trapianti, concorda con il centro trapianto estero prescelto dal paziente la documentazione relativa e le indagini diagnostiche da presentare e si adopera affinché gli accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in Italia. ATTENZIONE: a questo punto della procedura, il centro trapianti estero, può chiedere la cancellazione dalle liste di attesa per il trapianto in Italia.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN AMBITO UE, O DELLA SVIZZRA O PAESI CONVENZIONATI OVVERO ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA. La ASL di residenza, ricevuta la risposta positiva, da parte del CRT, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione valida per 6 mesi, rinnovabile fino all’esecuzione del trapianto. Effettuato il trapianto, o alla scadenza naturale dell’autorizzazione, la persona, può richiedere alla ASL un ulteriore periodo di autorizzazione per gli accertamenti successivi al trapianto. L’autorizzazione non può essere negata per il controllo annuale. Per ulteriori controlli che possono essere effettuati in Italia, il CRT è autorizzato a negare l’autorizzazione e ad indicare, entro 30 giorni, un centro italiano di alta specializzazione dove rivolgersi, verificando che i tempi di attesa siano compatibili con lo stato di salute della persona.
ATTENZIONE: Il decreto per i contributi spese di viaggio
e soggiorno, sostenute per il trapianto all’estero, sostenute dalla
persona e dall'accompagnatore, rimanda la decreto ministeriale del
3
novembre 1989 Vedi la pagina dedicata alla legge regionale del Lazio 41/2002 sui contributi per i trapianti. In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato o interventi urgenti non differibili, la persona è libera di recarsi al centro estero prescelto, e a posteriori consegnare la documentazione clinica per l’autorizzazione da parte del CRT.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN PAESI FUORI UE E CON I QUALI NON ESISTONO ACCORDI INTERNAZIONALI DI ASSISTENZA SANITARIA, OVVERO ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA. La ASL di residenza, ricevuta la risposta positiva, da parte del CRT, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione valida per 6 mesi, rinnovabile fino all’esecuzione del trapianto. Se la richiesta è rivolta verso un centro trapianti al di fuori del continente europeo (es. Stati Uniti d’America), l’autorizzazione viene rilasciata solo quando sussistono i presupposti della particolarità del caso.
Il
rimborso delle spese strettamente sanitarie, sostenute avviene secondo quanto
previsto dal decreto del ministero del sanità del
3
novembre 1989 Effettuato il trapianto, la persona, può richiedere alla ASL un ulteriore periodo di autorizzazione per gli accertamenti successivi al trapianto. L’autorizzazione non può essere negata per il controllo annuale. Per ulteriori controlli che possono essere effettuati in Italia, il CRT è autorizzato a negare l’autorizzazione e ad indicare, entro 30 giorni, un centro italiano di alta specializzazione dove rivolgersi, verificando che i tempi di attesa siano compatibili con lo stato di salute della persona. In caso di eventi imprevisti che richiedono il trapianto immediato o interventi urgenti non differibili, la persona è libera di recarsi al centro estero prescelto, e a posteriori consegnare la documentazione clinica per l’autorizzazione da parte del CRT.
ATTENZIONE: Il decreto per i contributi spese di viaggio
e soggiorno sostenute per il trapianto all’estero, sostenute dalla
persona e dall'accompagnatore, rimanda la decreto ministeriale del
3
novembre 1989 Vedi la pagina dedicata alla legge regionale del Lazio 41/2002 sui contributi per i trapianti.
RE-TRAPIANTO Coloro che hanno subito il trapianto d’organo all’estero e necessitano di ulteriore trapianto possono essere iscritti nella lista di attesa nel centro dove già si è effettuato il trapianto, senza preventiva iscrizione in Italia. Questa norma garantisce la continuità dell'assistenza a chi già è stato trapiantato all'estero in un determinato centro.
TRAPIANTO DA VIVENTE ALL’ESTERO L’autorizzazione per un trapianto con donatore vivente in un centro estero, viene rilasciata solo se l’intervento non è eseguibile in Italia.
TRASPORTO SANITARIO URGENTE AL CENTRO TRAPIANTI Dal primo luglio 2016 il trasporto per le persone chiamate per il trapianto è di competenza delle regioni tramite il Centro Regionale Trapianti. Come già definito da altre normative restano esclusi i voli per centri trapianti esteri salvo casi salvavita. |