La donazione degli organi tra viventi


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ARGOMENTI TRATTATI

La donazione di organi da vivente

Chi può donare

Permessi lavorativi per l’accertamento alla donazione

Esenzione ticket donatori di organi e tessuti norma nazionale pre trapianto

Esenzione ticket donatori di organi e tessuti norma nazionale post trapianto

Esenzione ticket donatori di organi e tessuti la regione Lazio

Contributi economici della Regione Lazio per sostenere le spese non sanitarie

Riconoscimento invalidità del donatore

Patente

 

Stranieri in Italia

Accertamenti sul donatore vivente

Rischi per il donatore di rene

Prelievo di rene da donatore vivente in laparoscopia manualmente assistita “prelievo dolce”

Trapianto crociato di rene "cross-over" tra coppie non compatibili

Donazione samaritana (a degli sconosciuti)

Trapianto pre-emptive (prima di iniziare la dialisi)

Contemporanea immissione in lista di attesa per trapianto di rene da donatore cadavere

Trapianto da vivente all'estero

La storia del primo donatore di rene al mondo 1954


 

La donazione di organi da vivente

La donazione di organi da vivente è regolata in Italia dalla legge n. 458 del 26 giugno 1967, che consente la donazione di rene tra viventi. Con la legge n. 483 del 16 dicembre 1999, è stata estesa la possibilità di donare parte di fegato tra viventi. Con la legge 19 settembre 2012 n. 167 è stata estesa la possibilità per la donazione parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi”.

Con il Provvedimento del 31 Gennaio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state emanate le linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente. (G.U. Serie Generale n. 144 del 21/6/2002)" i cui temi fondamentali sono:

    1) la responsabilità del reperimento;

    2) i criteri di offerta di scambio degli organi prelevati;

    3) le composizione delle liste;

    4) i criteri di assegnazione;

    5) i principi di verifica e controllo

Le linee guida, per il trapianto renale da donatore vivente, inoltre, sottolineano il carattere aggiuntivo e non sostitutivo del trapianto da donatore vivente rispetto al trapianto renale da donatore cadavere e forniscono elementi per garantire in questo tipo di attività il rispetto dei principi cardine sopracitati.

Nel 2011 è stato emanato dal Centro Nazionale Trapianti il Documento informativo sul programma di trapianto di rene da donatore vivente

 

 

Chi può donare

Secondo la legge il donatore deve essere un parente stretto come una sorella, un fratello, madre o padre, ma in casi particolari è possibile che il donatore sia anche il coniuge, purché legato da un rapporto stabile e continuativo da almeno tre anni. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori
estranei.

Sicuramente le più generose, in Italia sono le donne con il 69% rispetto al 31% degli uomini (dati Centro Nazionale Trapianti 2010). Si tratta di donne che donano per il marito nel 71% dei casi, mentre i mariti per le mogli solo per il 24%.

 

Permessi lavorativi per l’accertamento alla donazione

Il decreto del ministro della Salute 16 aprile 2010 n. 116 su «Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente», emanato dopo 43 anni dalla legge 458, all'articolo 12 stabilisce che il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti per l'effettuazione degli accertamenti e ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre-prelievo, sia del trapianto, sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto.

«Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre-prelievo, sia del trapianto, sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto. Per poter usufruire dei permessi è necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso accreditate» La norma equipara i donatori di organi, rene o fegato, ai donatori di sangue regolamentata dalla legge 584/1967 la quale prevede che il lavoratore dipendente che dona sangue gratuitamente ha diritto ad un permesso retribuito. Più precisamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per 24 ore dal momento in cui si è assentato per il prelievo. Ha diritto alla normale retribuzione del periodo in cui si è astenuto dal lavoro. Il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione corrisposta all’INPS. Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere il permesso.

 

Domanda nel merito dei permessi lavorativi: Vorrei chiarimenti in merito agli aspetti giuslavoristici art. 12 del D.Lgs n. 116/2010, relativi alle assenze dal servizio per il ricevente e il donatore di organi tra viventi.

Il punto 1 recita Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre-prelievo, sia del trapianto, sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto. La convalescenza necessaria per il completo ripristino psicofisico che intercorre tra l’intervento chirurgico dal rientro a casa fino alla ripresa del servizio di un lavoratore dipendente come mai non viene citata? A differenza della Legge 52/2001 art. 5 che regolamenta la donazione di midollo osseo che espressamente cita al punto 2:” Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo. Le donazione non sono state equiparate o vi è una situazione discriminante?

 

Risposta: Tra le due leggi sono trascorsi 9 anni nei quali il mondo del lavoro ha subito profonde modificazioni. Sostanzialmente i due articoli recitano lo stesso principio, ma come già nel 2006 l'INPS con la circolare 97 riferita all'art. 5 della legge 52 ha precisato al punto 2, che il principio si applica ha chi ha un contratto di lavoro dipendente, aggiungo io a tempo indeterminato. Quindi la convalescenza certificata dal medico, fa parte del ricovero. E' già successo in passato e le cronache ne hanno parlato, che donatori di organi con contratti a tempo determinato, a prestazione, o che hanno superato i periodi di malattia previsti dal contratto hanno perso il lavoro.

 

 

Esenzione ticket donatori di organi e tessuti norma nazionale Pre trapianto

La circolare 13 dicembre 2001 n. 13 del ministero della Salute stabilisce per il territorio nazionale che l’esenzione è limitata alle prestazioni connesse alle attività di donazione. Codice di esenzione T01. Il codice si ottiene con il certificato del centro trapianti da portare al medico di famiglia. Non occorre passare per la ASL.

 

Esenzione ticket donatori di organi e tessuti norma nazionale Post trapianto

Il decreto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 Livelli Essenziali di Assistenza, ha istituito il codice 058 donatore d'organo vivente e definisce "LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER VALUTARE LA FUNZIONALITA' DELL'ORGANO RESIDUO". L'esenzione si ottiene alla ASL con il certificato del centro trapianti. L'esenzione ha scadenza illimitata

 

Esenzione ticket donatori di organi e tessuti la regione Lazio

La regione Lazio con la legge n. 9 del 17 febbraio 2005 amplia le prestazioni: “A tutti i donatori d’organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto da persone viventi è concesso l’esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a qualunque titolo prestate”. Codice di esenzione T01 (pre trapianto) e codice di esenzione 058 (post trapianto)

 

Contributi economici della Regione Lazio per sostenere le spese non sanitarie

Se il familiare ricevente l'organo donato è residente nella Regione Lazio, non ha un reddito personale superiore a 55.000,00 Euro, (per il familiare donatore non è richiesta ne la residenza ne il limite di reddito, in quanto titolare del contributo è la persona trapiantata) con la Legge Regionale 41 del 2002  “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori” la ASL di residenza riconosce “A tutti i donatori d’organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto da persone viventi" le spese sostenute per effettuare le indagini pre trapianto, la degenza e la permanenza nel luogo del trapianto, gli accertamenti post trapianto. E sperando non serva mai, un contributo di 3.100,00 Euro per le spese di trasporto del feretro se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti. (leggi la pagina esplicativa alla legge)

 

Riconoscimento invalidità del donatore

Per quanto riguarda l'invalidità civile, nelle tabelle annesse al D.M. 5 Febbraio 1992 la nefrectomia con rene superstite integro ha un valore fisso del 25%; dunque il donatore di un rene non è considerato invalido civile.

Inoltre la perdita di un rene per donazione non potrà essere valutata in ambito INAIL come tale, ma solo come concorrente in caso di perdita per causa lavorativa del rene superstite: nel D.M. del 12 Luglio 2000,n 119, recante l'approvazione delle tabelle di indennizzo del danno biologico, si stabilisce che, in caso di perdita o abolizione della funzione bilaterale il danno biologico permanente sarà uguale all'abolizione bilaterale tabellata. Questo significa che il donatore di un rene che per infortunio lavorativo perda (anatomicamente o funzionalmente) il rene superstite verrà valutato come se avesse perso entrambi i reni per infortunio lavorativo,vale a dire fino al 75%.

 

Rilascio rinnovo della patente di guida

Una delle preoccupazioni che sopraggiungono dopo la donazione è al rinnovo della patente di guida. Non ci sono ostacoli, poiché rispetto alla guida non ha subito limitazioni. La legislazione attualmente in vigore in materia (Lettera H, Appendice II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata "quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta dalla dialisi o dal trapianto". Quindi il riferimento preciso è all’Insufficienza Renale Cronica (IRC).

 

Stranieri in Italia

Il Cittadino straniero, residente in Italia con il permesso di soggiorno e regolarmente iscritto al SSN ha diritto ad essere inserito nella lista di attesa per il trapianto di organo da cadavere. Può altresì accedere al trapianto da donatore vivente da un familiare straniero anche'asso residente in Italia con il permesso di soggiorno ed iscritto al SSN. La regione Lazio, ai cittadini stranieri residenti che accedono al trapianto riconosce i benefici previsti dalla legge regionale 41/2002 “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori”. (leggi la pagina esplicativa alla legge 41/2002) 

(la normativa per gli stranieri con la circolare della regione Lazio 2364/2000)

 

Accertamenti sul donatore vivente

Sul donatore vengono effettuati accertamenti clinici che escludano la presenza di specifici fattori di rischio in relazione a precedenti patologie ed accertamenti immunologici che evidenzino il grado di compatibilità tra donatore-ricevente.

Sul donatore viene effettuato anche un accertamento che verifichi le motivazioni della donazione, la conoscenza di potenziali fattori di rischio e delle reali possibilità del trapianto in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente, l'esistenza di un legame affettivo con il ricevente e la reale disponibilità di un consenso libero ed informato. L’accertamento viene condotto da una commissione terza (decreto del ministro della Salute 16 aprile 2010 n. 116) in modo indipendente dai curanti del ricevente (chirurgo tra piantatore, nefrologo, ecc.). In ogni caso la donazione non dà luogo a compensi né diretti, né indiretti, né a benefici di qualsiasi natura, e il consenso può venire ritirato in qualsiasi momento prima del trapianto.

Nei casi d'urgenza, per i quali è prevista un'assegnazione di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente non è consentito.

 

Rischi per il donatore di rene

In accordo al principio medico del non nuocere, sono garantiti tutti gli sforzi per salvaguardare l’integrità della salute del donatore, partendo da una accurata valutazione clinica e psicologica prima dell’intervento chirurgico. La mortalità del donatore di rene é 0.03-0.05% (dati internazionali) ed é legata ad eventi cardiovascolari perioperatori (Periodo precedente o immediatamente successivo a un intervento chirurgico) non dissimili da quelli successivi a qualsiasi intervento chirurgico. Sono possibili, inoltre, complicanze precoci di maggiore o minore gravita che generalmente sono risolte durante il periodo di ospedalizzazione; le complicanze sono ovviamente anche dipendenti dal tipo di approccio utilizzato per il prelievo del rene dal donatore: nefrectomia laparoscopica o tradizionale a cielo aperto. Per quanto riguarda il rischio tardivo, esistono studi internazionali che hanno potuto osservare i donatori di rene anche a 25-30 anni di distanza dalla donazione mostrando che la possibilità di sviluppare una insufficienza renale non sarebbe maggiore rispetto alla popolazione generale.

 

Prelievo di rene da donatore vivente in laparoscopia manualmente assistita “prelievo dolce”

La chirurgia laparoscopica manualmente assistita ‘Hand-Assisted’ rappresenta l'unione tra chirurgia aperta e chirurgia laparoscopica pura. Consiste nel realizzare una laparoscopia introducendo la mano del chirurgo nell'addome insufflato. Questa tecnica è chiaramente vantaggiosa in rapporto ad una laparoscopica pura nel caso in cui un pezzo operatorio voluminoso  debba essere rimosso intero, come nel caso della nefrectomia da donatore vivente. Tecnicamente si realizza una breve incisione mediana per permettere al chirurgo di introdurre la sua mano e si inseriscono i trocart (gli strumenti chirurgici). Il colon viene spostato, l'uretere dissecato con la sua vascolarizzazione e sezionato. La vena renale sinistra viene controllata dopo dissezione e sezione della vena surrenalica a sinistra e delle vene genitali bilateralmente. L'arteria renale viene controllata a ridosso dell'aorta a sinistra e dietro la vena cava a destra. Una suturatrice meccanica endoscopica viene impiegata per sezionare l'arteria e la vena renali. Il rene viene allora estratto rapidamente dall'addome ed immediatamente lavato con una soluzione di conservazione fredda. La parete e gli orifizi dei trocart vengono chiusi. La tecnica ‘Hand-Assisted" conferisce maggiore sicurezza rispetto alle altre tecniche tradizionali e come in tutta la chirurgia mininvasiva consente un miglior risultato estetico, minore dolore, minori complicanze, una ridotta degenza ospedaliera (3 - 4 giorni) e una più rapida ripresa delle attività quotidiane. L’incisione necessaria per l’estrazione dell’organo col taglio chirurgico classico è lunga dai 15 ai 20 cm, contro i 6 di quella in laparoscopia”

 

Trapianto crociato di rene tra coppie non compatibili cross-over

Il trapianto crociato di rene si basa su una strategia organizzativa che, identificando persone fra loro compatibili, al di fuori delle coppie affettive (genitori-figli; fratelli; coniugi) consente di realizzare il trapianto renale in condizioni di "rischio standard" di rigetto. Ai fini pratici, l'incrocio di donatori e riceventi consente di effettuare trapianti compatibili piuttosto che non effettuarne affatto per mancanza di compatibilità. Purtroppo circa il 35% dei potenziali donatori non sono compatibili rispetto al loro ricevente, per la diversità di gruppo sanguigno o per la presenza di anticorpi contro le cellule del donatore nel siero del ricevente. In entrambi i casi il trapianto di rene non è possibile. Tutto il processo di identificazione delle coppie è rigorosamente protetto dall'anonimato e le coppie coinvolte non si conoscono fra di loro fino alla decisione finale. Da un punto di vista etico ogni donatore è motivato a donare a favore del proprio caro in attesa di trapianto il quale, anche se materialmente riceverà l'organo da una terza persona, avrà la propria chance di trapianto grazie alla disponibilità a donare della persona legata affettivamente a lui. L'attività di trapianto crociato di rene da donatore vivente è regolata da un protocollo nazionale redatto e coordinato dal Centro Nazionale Trapianti.

 

Donazione samaritana (a degli sconosciuti)

È la donazione gratuita di organi tra persone che non si conoscono e che non hanno legami affettivi o di consanguineità, in Italia è consentita dal decreto del ministro della Salute 16 aprile 2010 n. 116.

 

Trapianto pre-emptive (prima di iniziare la dialisi)

Un ulteriore importante vantaggio della donazione da vivente riguarda, per il congiunto ricevente, la possibilità di evitare la dialisi. Questo tipo di trapianto viene chiamato “pre-emptive”, ovvero effettuato prima di iniziare la terapia dialitica. Occorre comunque non anticipare esageratamente un trapianto pre-emptive. Bisogna però considerare che le investigazioni cliniche e le pratiche burocratiche possono richiedere anche mesi prima di essere completate. E’ quindi opportuno iniziare gli accertamenti quando la filtrazione glomerulare scende attorno o sotto i 20 ml/min (grosso modo una creatinina plasmatica attorno a 5 mg/dl per un adulto maschio o 4 mg/dl per una donna), anche se il trapianto dovrebbe essere effettuato quando la clearance della creatinina scende sotto i 10 ml/min (con creatinina plasmatica attorno a 8-9 mg/dl).

 

Contemporanea immissione in lista di attesa per trapianto di rene da donatore cadavere

La scelta di effettuare il trapianto di rene da un donatore vivente non è alternativa alla possibilità di effettuare il trapianto da donatore cadavere, ma complementare, infatti, alla persona da trapiantare viene indicata l'immissione in lista di attesa. Non è raro che durante le procedure per la donazione ed il trapianto da vivente sopraggiunga la disponibilità di un rene da donatore cadavere. In questo caso si deve decidere cosa fare.

Trapianto da vivente all'estero

L’autorizzazione per un trapianto con donatore vivente in un centro estero, viene rilasciata solo se l’intervento non è eseguibile in Italia.

 

 

La storia del primo donatore di rene al mondo 1954

Ronald e Richard Herrick

Londra, ha condotto una vita senza problemi legati alla donazione ed è morto all'età di 79 anni Ronald Lee Herrick, la prima persona che ha salvato la vita a un'altra persona donando un proprio organo. L'uomo che ha donato un rene a suo fratello Richard gemello monozigote 56 anni fa nel primo trapianto al mondo di organo che ha avuto successo è deceduto negli Stati Uniti. Ronald Lee Herrick si è spento a Centro di Riabilitazione di Augusta, un ospedale nel Maine, nel New England, in seguito a una serie di complicanze seguite da un intervento chirurgico al cuore nel mese di ottobre 2010, come ha riferito sua moglie al quotidiano britannico Guardian di ieri. Ronald ha donato un rene al suo gemello Richard affetto da insufficienza renale (avevano 23 anni), in un'operazione pionieristica che durò 5 ore e mezza effettuata il 23 dicembre 1954. L'intervento chirurgico è stato un successo. Ha mantenuto in vita il fratello per otto anni e fu il primo trapianto di organo riuscito, secondo la United Network for Organ Sharing.

Joseph Murray

Il team dei medici che hanno effettuato l’intervento è stato guidato dal Professor Joseph Murray che insieme al Professor Donnall Thomas ricevettero nel 1990 il premio Nobel per la Medicina, “per le scoperte riguardanti i trapianti di cellule e organi nel trattamento delle patologie umane”. L'operazione dimostrò che i trapianti erano possibili e ha portato a migliaia di altri trapianti di rene di successo, e dopo ha portato al trapianto di altri organi. Prima dell'operazione di Ronald Lee Herrick erano stati tentati 2 trapianti di rene a Kiev e Parigi senza successo, ha detto Murray, che ha successivamente effettuato altri 18 trapianti tra gemelli identici monozigoti. "Questa operazione ha ringiovanito l'intero campo dei trapianti", ha detto Murray, 91 anni, che vive a Wellesley, nel Massachusetts. "C'erano altre persone che studiavano i trapianti in quattro o cinque paesi diversi, ma il fatto che ha funzionato così bene con i gemelli identici è stato uno stimolo enorme". La notizia nella sua tristezza, ci da la possibilità di ricordare un grande evento della medicina dei trapianti, ma soprattutto ci fa riflettere sulla possibilità della donazione di organi da vivente.


 
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