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10 luglio 2019 REGIONE LAZIO REGISTRO UFFICIALE U.0538140 del 10-07-2019 Risposta alla nota (dell'Associazione Malati di Reni) avente per oggetto: interpretazione da parte delle ASL della delibera di Giunta Regionale 305/2019 (Attuazione art. 4, commi 47 - 52 della legge regionale n. 13/2018 "Legge di stabilità regionale 2019" - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo) e interruzione dei contributi previsti dalla legge regionale 41/2002 sostenuti per le spese non sanitarie per effettuare un trapianto d’organo. (Prot. regionale n. 516153 del 4/7/2019). La nota è riferita alla nostra segnalazione sull'interpretazione data della ASL di Frosinone, ovviamente è valida per tutte le ASL della regione.
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la legge 41/2002
documenti: la legge 41 del 2002 con tutta la documentazione connessa
Quali sono le procedure per ottenere il rimborso delle spese previste per le persone in attesa di trapianto, i trapiantati e i donatori? La legge regionale del Lazio n. 41 del 19 novembre 2002 “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori” ha definito il diritto al contributo delle spese sostenute e ne ha delimitato i limiti. Procedure per il rimborso: Le ASL, competenti per territorio, provvedono al rimborso delle spese dietro presentazione della documentazione relativa alle prestazioni effettuate presso i centri ad altissima specializzazione italiani, compresi quelli della Regione Lazio, ed esteri, nonché delle fatture e delle ricevute per spese di viaggio e soggiorno sostenute dal paziente e dall'accompagnatore. Per le spese di viaggio si richiedono i biglietti ferroviari o aerei in originale e gli scontrini autostradali. In caso di utilizzo di vettura privata, è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo vigente adella benzina per ogni Km percorso ed il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria. Ovvero: certificazione rilasciata dal Centro Trapianti; documentazione attestante le prestazioni effettuate presso il Centro; biglietti ferroviari/aerei, scontrini autostradali; ricevute/fatture per spese di soggiorno. Il rimborso deve essere erogato dalle ASL entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito, di solito questo periodo di tempo viene rispettato. I beneficiari dei contributi sono le persone in attesa di trapianto, i trapiantati e i donatori? Possono beneficiare di tale contributo: - persone inserite nelle liste di attesa e tipizzati; · persone chiamate per effettuare il trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia, compresa la regione Lazio, e all'estero; · la legge definisce che le persone interessate (in attesa di trapianto -trapiantati) non devono avere un reddito individuale superiore a 55.000,00 Euro.
fax simile dei moduli che ogni ASL ha redatto
Oggetto del rimborso: spese di viaggio e di soggiorno Le ASL corrispondono integralmente: · le spese di viaggio sostenute dal paziente (per biglietti ferroviari o aerei e, in caso di utilizzo di mezzo proprio, 1/5 del costo della benzina per i chilometri percorsi, più i pedaggi autostradali nei seguenti casi: 1) esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono una altissima specializzazione; In questa prima fase dell'immissione in lista di attesa, la richiesta di rimborso deve essere effettuata dopo l'immissione in lista di attesa, ovvero, con il certificato di immissione si richiedono tutte le spese sostenute per essere inseriti in lista. Il chiarimento è stato specificato con la nota del 14 settembre 2010 prot. 108808
ATTENZIONE: Per quanto riguarda gli interventi ad altissima specializzazione, collegati all'immissione n lista di attesa o alla funzionalità del trapianto, o a complicazioni dovute al trapianto, a nostro avviso, occorre una adeguata documentazione del centro trapianti che attesti l'impossibilità di effettuare l'intervento in strutture sanitarie vicine all'abitazione della persona interessata. 2) interventi di trapianti d'organo o di tessuti; 3) controlli successivi all'intervento ed eventuale espianto. 4) le spese di soggiorno nel periodo pre operatorio, post operatorio presso la località sede del centro trapianti o altre località indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate. Le ASL corrispondono un contributo: per le spese di soggiorno previste per il paziente e per l'accompagnatore sono rimborsate, nei limiti della somma di euro 181,00 giornalieri, comprese eventuali spese di pasti, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, a seguito della presentazione della relativa documentazione. I soggiorni rimborsabili sono quelli del paziente e dell'accompagnatore nel periodo pre operatorio, degenza (per l'accompagnatore) e post operatorio presso la località sede del centro trapianti o altre indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate.
ATTENZIONE: negli anni per spese di soggiorno, pur di raggiungere l'importo massimo previsto, si è inteso richiedere l'acquisto di prodotti non indispensabili o comunque non strettamente necessari, o superflui. Le ASL di solito verificano la congruità dell'acquisto prima di erogare il contributo.
Ulteriori rimborsi trapianto da donatore vivene: La L.R. 41/2002 contiene inoltre disposizioni relative al trapianto d'organo o parte di esso tra persone viventi consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela, all'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del donatore, al trasporto del feretro se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti, all'inserimento ed estensione dei benefici ai cittadini stranieri residenti nella Regione. |