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11 DICEMBRE INAIL CIRCOLARE N. 44

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2"

 

 

09 NOVEMBRE INPS Messaggio n. 4157 Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Medico Legale

Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

 

 

19 OTTOBRE DECRETO DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

lavoro agile nella pubblica amministrazione

 

 

13 OTTOBRE

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 126 Del 13 ottobre “«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.».” ovvero la conversione in legge del cosiddetto decreto Agosto, che tutti aspettavamo per i problemi dei lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili, le aspettative e quanto è stato possibile ottenere.

 

Il Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d’Organo e di Volontariato, Cittadinanzattiva e altre associazioni in queste settimane si sono adoperate per ottenere un risultato, stimolati da tanti soci e lavoratori preoccupati. Vediamo quanto riporta la legge nel testo:

 

All’articolo 26 si legge che si sposta alla data del 15 ottobre 2020 la vigenza della disciplina rivolta alla tutela dei lavoratori fragili contenuta nel DL Cura Italia (art. 26, comma 2 del di 18/2020) che aveva cessato i suoi effetti al 31 luglio determinando un vuoto legislativo che sta creando tanti problemi.

La norma introdotta prevede che fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio, tra gli altri, derivante da immunodepressione (Trapianto d’organo) o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (Dialisi), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria (ovvero il medico di famiglia) che ha in carico il paziente è equiparato al ricovero ospedaliero, con il codice V07).

La disposizione specifica inoltre che è fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di queste tipologie di assenza dal servizio e che, fatta salva l'ipotesi di dolo, non è imputabile al medico di assistenza primaria nessuna responsabilità, neppure contabile, nel caso in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

Presumibilmente dovremo attendere chiarimenti e disposizioni applicative per la corretta applicazione della disposizione.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre si prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Qualora tale attività non sia compatibile con lo smart working si prevede l'adibizione del lavoratore a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure che venga impiegato nello svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

IL TESTO DELL’ARTICOLO 26

1 -bis. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2 -bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

Il testo della legge

 

disposizioni collegate già emanate con il decreto Rilancio

 

 

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